Il Responsabile della Trasparenza del Gal Salto Cicolano è:

Dott. Agronomo Fabio Brini

L’indirizzo di posta elettronica cui inoltrare la richiesta di accesso civico è il seguente:

Tel. 0746/268574
PEC: galsaltocicolano@pec.cgn.it
E-mail: direttoretecnico@galsaltocicolano.it


Accesso Civico Semplice

Modalità per l’esercizio dell’accesso civico

Nel caso in cui GAL Salto Cicolano non adempia agli obblighi di pubblicità di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, le richieste di accesso civico devono essere presentate al responsabile della trasparenza.

Chiunque ha il diritto di richiedere al GAL, se inadempiente, la pubblicazione dei dati e delle informazioni omesse. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata ed è gratuita.

Il Gal Salto Cicolano entro 30 giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell’informazione o del dato richiesto e alla contestuale trasmissione al richiedente ovvero comunica al medesimo l’avvenuta pubblicazione indicando il collegamento ipertestuale. Qualora il Gal non dovesse rispondere alla richiesta di accesso civico il richiedente può ricorrere all’organo di governo individuato nell’ambito delle figure apicali. Nell’ipotesi di omessa individuazione del titolare del potere sostitutivo, tale potere si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all’ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell’amministrazione (art. 2, comma 9 – bis, della l. n. 241/1990)

È opportuno evidenziare che l’accesso civico non sostituisce il diritto di accesso di cui all’art. 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241. Quest’ultimo infatti è uno strumento finalizzato a proteggere interessi giuridici particolari da parte di soggetti che sono portatori di un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso, e si esercita con la visione o l’estrazione di copia di documenti amministrativi.

La richiesta di accesso civico può essere presentata:

  • tramite posta elettronica all’indirizzo e-mail: info@galsaltocicolano.it
  • tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: galsaltocicolano@pec.cgn.it
  • tramite posta ordinaria o consegna diretta presso l’ufficio all’indirizzo: Responsabile della Trasparenza di GAL Salto Cicolano Via Dell’assunta, 24 – 02023, Fiamignano (RI)

Potere sostitutivo

Art. 2, comma 9 bis, della Legge 7 agosto 1990, n. 241

Chiunque si ritenga vittima di un ritardo o di un’inadempienza burocratica può rivolgersi a una figura interna al Gruppo di Azione Locale Salto Cicolano che si sostituisce al responsabile inadempiente.
Il potere sostitutivo è disciplinato dall’articolo 2, comma 9 bis, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 – Nuove norme sul procedimento amministrativo.
Il Consiglio di Amministrazione del GAL nell’ambito dei procedimenti ammnistrativi a valere sulla MISURA 19 Sostegno allo sviluppo locale LEADER – SOTTOMISURA 19.2 Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della strategia SLTP ha affidato tale potere sostitutivo a__________.

Come richiedere l’intervento sostitutivo
Gli interessati richiedono l’intervento sostitutivo compilando il modello allegato per la
richiesta di intervento e inviandolo insieme a copia di un documento di identità al
seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
PEC: galsaltocicolano@pec.cgn.it

Modulo accesso civico al titolare del potere sostitutivo

ALL.-Potere-Sostitutivo

L’indirizzo di posta elettronica cui inoltrare la richiesta di accesso, in caso di ritardo o mancata risposta da parte del responsabile della trasparenza, è il seguente:

galsaltocicolano@pec.cgn.it


Accesso Civico Generalizzato

L’accesso civico generalizzato di cui al comma 2 dell’art. 5 del D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016 “si configura (…) come diritto a titolarità diffusa, potendo essere attivato “da chiunque” e non essendo sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente (comma 3). A ciò si aggiunge un ulteriore elemento, ossia che l’istanza “non richiede motivazione”. In altri termini, tale nuova tipologia di accesso civico risponde all’interesse dell’ordinamento di assicurare ai cittadini (a “chiunque”), indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridiche soggettive, un accesso a dati, documenti e informazioni detenute da pubbliche amministrazioni e dai soggetti indicati nell’art. art. 2-bis del d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016”. Dal punto vista contenutistico, l’istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti; pertanto non è ammissibile una richiesta meramente esplorativa, volta semplicemente a “scoprire” di quali informazioni l’amministrazione dispone. Le richieste, inoltre, non devono essere generiche, ma consentire l’individuazione del dato, del documento o dell’informazione, con riferimento, almeno, alla loro natura e al loro oggetto”.

Modalità per l’esercizio dell’accesso civico generalizzato

Le domande possono essere inviate con le medesime modalità dell’accesso civico.